Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. I versamenti di imposta da  eseguire con scadenza 15 giugno 1998
in base  alle dichiarazioni  possono essere effettuati,  senza alcuna
maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.
  2.  Per il  mese  di  giugno 1998,  il  termine  per il  versamento
unificato di cui all'articolo 18,  comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' fissato al 19 giugno.
  3. I riversamenti delle  somme di cui ai commi 1  e 2 devono essere
effettuati nei termini  ordinari e, comunque, non oltre  il 30 giugno
1998.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  del  comma  1    dell'art.  18  del decreto
          legislativo n. 241 del 1997 e' il seguente:
            "Art.  18 (Termini di  versamento). -   1. Le   somme  di
          cui  all'art.  17   devono essere  versate entro  il giorno
          15 del  mese di scadenza.  Se il  termine  scade di  sabato
          o  di  giorno festivo   il versamento   e' tempestivo    se
          effettuato  il primo  giorno lavorativo successivo".
            -  Il  testo dell'art. 17 del  decreto legislativo n. 241
          del 1997 e' il seguente:
            "Art. 17  (Oggetto). - 1. I  contribuenti    titolari  di
          partita IVA eseguono versamenti unitari  delle imposte, dei
          contributi  dovuti  all'INPS e  delle altre somme a  favore
          dello Stato, delle  regioni e degli  enti    previdenziali,
          con    eventuale  compensazione   dei crediti, dello stesso
          periodo, nei confronti dei  medesimi  soggetti,  risultanti
          dalle    dichiarazioni    e    dalle   denunce   periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente decreto.   Tale  compensazione   deve  essere
          effettuata   entro   la     data   di  presentazione  della
          dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a)  alle    imposte  sui   redditi e alle   ritenute alla
          fonte  riscosse  mediante  versamento    diretto  ai  sensi
          dell'art. 3, primo  comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
            b)  all'imposta  sul    valore aggiunto dovuta ai   sensi
          degli articoli 27 e  33 del  D.P.R. 26  ottobre 1972,    n.
          633,  e quella  dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
            c)     alle  imposte    sostitutive  delle   imposte  sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) all'imposta prevista  dall'art. 3, comma 143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
             d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito
          delle persone fisiche;
            e)  ai contributi  previdenziali  dovuti da  titolari  di
          posizione  assicurativa     in     una    delle    gestioni
          amministrate   da   enti previdenziali, comprese  le  quote
          associative;
            f)  ai  contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori  di    lavoro    e    dai      committenti    di
          prestazioni   di  collaborazione coordinata e  continuativa
          di cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo  unico
          delle  imposte    sui  redditi,  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            g) ai premi   per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20".